Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 dicembre 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 dicembre 1993 |
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A cura di Pasquale La Selva Il TAR Abruzzo crea un precedente giurisprudenziale rivoluzionario: sì alla proroga della concessione demaniale se la struttura balneare ha effettuato investimenti per ingenti somme di denaro prima del 2009, ovvero prima che l'Italia recepisse la direttiva Bolkestein con un atto interno (nel 2010). Per capire come e perché il giudice amministrativo abruzzese abbia concesso tale privilegio si riporta di seguito una breve cenno alla disciplina della direttiva ed una ricostruzione dei fatti della questione controversa. La Direttiva Bolkestein. La Direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta anche come Direttiva Bolkestein che prese il nome da Frits Bolkestein, …
Leggi di più… - 2. L’incostituzionalità delle proroghe legali delle concessioni balneari per violazione della “direttiva servizi” (nota a Corte cost. n. 109/2024)Stefania Gaggegi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Matteo Timo Sommario: 1. Premessa: la questione di legittimità costituzionale – 2. La decisione assunta dalla Corte costituzionale – 3. (Segue) La declaratoria di incostituzionalità – 4. Osservazioni conclusive 1. Premessa: la questione di legittimità costituzionale Con la pronuncia in rassegna la Corte costituzionale torna, nuovamente, sul dibattuto tema delle proroghe legali delle concessioni demaniali marittime e lacuali ad uso turistico-ricreativo, meglio note con l'espressione di sintesi “concessioni balneari”. L'occasione per l'ennesima pronuncia nel senso dell'illegittimità del peculiare regime delle proroghe ope legis è fornita al Giudice delle leggi da un ricorso, promosso …
Leggi di più… - 3. Demanio costiero e uso generale: la “scarsità della risorsa naturale” (nota a TAR Puglia, Lecce, nn. 1223 e 1224 del 2023)Giuseppina Mari · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 3 e 9 della Costituzione e 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 38 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025). 1.1.- L'art. 36 della legge reg. Siciliana, rubricato «Modifiche di norme in …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 giugno 1993, n. 181, e 6 agosto 1993, n. 282 .
- Allegato della Legge 4 dicembre 1993, n. 494MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 400
All'articolo 1, sono premessi i seguenti:
"Art. 01. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti
attivita': a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati.
Art. 02. - 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
"Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turistico- ricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".
2. Dopo l' articolo 45 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
"Art. 45-bis. - (Affidamento ad altri soggetti delle attivita' oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti la gestione di attivita' secondarie nell'ambito della concessione".
Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni con finalita' turistico- ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con - decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei gia' concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:
1) categoria A aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;
3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;
4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui all' articolo 29 del codice della navigazione ;
- b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);
c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:
1 ) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;
2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;
3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;
4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti cosi' come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 , e comunque entro 100 metri dalla costa;
5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);
d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonche' la gratuita' dei servizi generali
offerti all'utenza
e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla meta' in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorita' marittime di zona;
f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla meta' nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonche' nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione ;
h) riduzione fino alla meta' della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attivita' che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;
i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ;
l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle societa' sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.
2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e successive modificazioni, nonche' di quelli relativi ai cantieri navali di cui all' articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 , convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535 , e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attivita' di costruzione manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.
3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere e' riservato all'autorita' competente.
4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione e' inferiore all'anno, purche' non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa.
Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
2. Qualora, entro il 1 marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto".
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione , approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 , sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990,1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto- legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , purche' il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone"
L'articolo 2 e' soppresso.
L'articolo 3 e' soppresso.
L'articolo 4 e' soppresso.
All'articolo 5, al comma 1, le parole: "e 1992" sono sostituite dalle seguenti:", 1992 e 1993".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell' articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalita' di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1995, alle regioni e' devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello gia' previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.
3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorita' marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.
2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attivita' marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.
3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potra' comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 03 e dal comma 2 del medesimo articolo.
4. Per le aree date in concessione alle societa' sportive non aventi finalita' di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. -1. Ferma restando la norma di cui all' articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , laddove esistano obiettive difficolta' strutturali e ambientali, accertate dall'autorita' marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati e' comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale.
L'autorita' marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari piu' idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.
2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle Strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti e' determinata dall'autorita' marittima competente, in relazione all'entita' del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote e' condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 ".