Articolo 4 del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31
Articolo 3
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23 marzo 2016
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 23 marzo 2016
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