Articolo 1 del Decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416
Articolo 2
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4 dicembre 1995
Art. 1. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Entrata in vigore il 4 dicembre 1995
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