Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 ,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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27 dicembre 1957
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8 dicembre 1965
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22 dicembre 2008
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- 1. CGCE, n. 7-69, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 20/01/1970Provvedimento: […] In particolare, il governo italiano assume che le pelli grezze impiegate nella slanatura, in forza dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1957 n. 1153, sono gravate da un'aliquota pari al 2,4 % del prezzo all'ingrosso, senza distinzione fra prodotto nazionale e prodotto importato. […]Leggi di più...