Articolo 173 del Regolamento del Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641
Articolo 172Articolo 174
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4 gennaio 1866

Art. 173.

I conciliatori tengono le ordinarie loro udienze nella casa comunale o in quell'altra che sia dal municipio destinata; ma, in caso d'urgenza, possono sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, tenendone aperte le porte quando non si tratti di semplice conciliazione.

Entrata in vigore il 4 gennaio 1866
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