Art. 14. Norme transitorie e finali 1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alle designazioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 1. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina il consiglio di amministrazione;
b) il Ministro dell'economia e delle finanze effettua la designazione di cui all'articolo 6, comma 1; entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il collegio dei revisori dei conti.
2. Allo scopo di assicurare continuita' nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 7, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e c).
4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali gia' assegnati al Servizio nazionale dighe, nonche' quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, sono abrogati, in particolare, l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, nonche' l'articolo 25 del medesimo regolamento, come modificato dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 ; l'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 .
5. Ferma restando l'applicazione dell' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' trasferito al RID, senza soluzione di continuita', dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 . Su istanza degli interessati e' consentito l'inserimento nei ruoli del RID, con le connesse risorse finanziare, del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , comandato presso il Servizio nazionale dighe, nonche' di quello comunque in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data del 1° agosto 2002.
Al fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alla allegata tabella A), mediante le procedure previste dal titolo II, capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Su istanza degli interessati e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, e' consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall' articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , e' emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di approvazione dello statuto.
7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.
8. Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 14:
- Gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 , recavano rispettivamente «i compiti del Servizio nazionale dighe» e «l'organizzazione del Servizio nazionale dighe».
- L'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , recava il «collaudo».
- L' art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' il seguente:
«Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l' art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all' art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ».
- La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 , e' la seguente:
"RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO DIGHE
Organico della dirigenza
Dirigente generale livello C ....; 1
Dirigenti .... 21
Organico del personale non dirigente:
9ª qualifica funzionale .... 35
8ª qualifica funzionale .... 35
7ª qualifica funzionale .... 30
6ª qualifica funzionale .... 30
Totale . . . 152"
- Il titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , reca: «Organizzazione - Capo III - Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi».
- Per il testo dell' art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , v. nota all'art. 10.
a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alle designazioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 1. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina il consiglio di amministrazione;
b) il Ministro dell'economia e delle finanze effettua la designazione di cui all'articolo 6, comma 1; entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il collegio dei revisori dei conti.
2. Allo scopo di assicurare continuita' nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 7, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e c).
4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali gia' assegnati al Servizio nazionale dighe, nonche' quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, sono abrogati, in particolare, l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, nonche' l'articolo 25 del medesimo regolamento, come modificato dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 ; l'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 .
5. Ferma restando l'applicazione dell' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' trasferito al RID, senza soluzione di continuita', dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 . Su istanza degli interessati e' consentito l'inserimento nei ruoli del RID, con le connesse risorse finanziare, del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , comandato presso il Servizio nazionale dighe, nonche' di quello comunque in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data del 1° agosto 2002.
Al fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alla allegata tabella A), mediante le procedure previste dal titolo II, capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Su istanza degli interessati e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, e' consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall' articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , e' emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di approvazione dello statuto.
7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.
8. Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 14:
- Gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 , recavano rispettivamente «i compiti del Servizio nazionale dighe» e «l'organizzazione del Servizio nazionale dighe».
- L'art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , recava il «collaudo».
- L' art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' il seguente:
«Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l' art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all' art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ».
- La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 , e' la seguente:
"RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO DIGHE
Organico della dirigenza
Dirigente generale livello C ....; 1
Dirigenti .... 21
Organico del personale non dirigente:
9ª qualifica funzionale .... 35
8ª qualifica funzionale .... 35
7ª qualifica funzionale .... 30
6ª qualifica funzionale .... 30
Totale . . . 152"
- Il titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , reca: «Organizzazione - Capo III - Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi».
- Per il testo dell' art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , v. nota all'art. 10.