1. La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione da
parte degli Stati membri delle Comunita' europee della convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di
adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunita' europee, convenzioni e protocollo in appresso denominati "convenzione di Bruxelles".
Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque:
a) in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia
domiciliato nel territorio di uno Stato contraente della
presente convenzione che non e' membro delle Comunita' europee ovvero qualora gli articoli 16 e 17 della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di tale Stato contraente;
b) in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 21 e 22 della presente convenzione, ove siano state
proposte azioni in uno Stato contraente che non e' membro delle
Comunita' europee e in uno Stato contraente che e' membro delle Comunita' europee;
c) in materia di riconoscimento e di esecuzione, qualora lo Stato d'origine o lo Stato richiesto non sia membro delle Comunita' europee.
3. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o
l'esecuzione possono essere rifiutati se la competenza sulla quale
si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla
presente convenzione e il riconoscimento o l'esecuzione sono
richiesti contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente che non sia membro delle Comunita'
europee, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della
decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto.