Articolo 9 - Convenzione della Legge 10 febbraio 1992, n. 198
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 marzo 1992
Articolo 9
Inoltre l'assicuratore puo' essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si e' verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilita' civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.
Entrata in vigore il 5 marzo 1992