Articolo 5
Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente:
In materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata, o deve essere
eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo e' quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua
attivita' e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua
attivita' in un solo paese, il luogo e' quello in cui si trova lo stabilimento dal quale e' stato assunto; in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del
luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la
residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente
a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalita' di una delle parti; in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del
luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto; qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di
restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al
quale l'azione penale e' esercitata, sempreche' secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile; qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente; nella sua qualita' di fondatore, trustee o beneficiario di un
trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con
clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio; 7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento
della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui
hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice
nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo
a) e' stato sequestrato a garanzia di questo pagamento oppure
b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma e' stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;
questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.
Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente:
In materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata, o deve essere
eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo e' quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua
attivita' e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua
attivita' in un solo paese, il luogo e' quello in cui si trova lo stabilimento dal quale e' stato assunto; in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del
luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la
residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente
a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalita' di una delle parti; in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del
luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto; qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di
restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al
quale l'azione penale e' esercitata, sempreche' secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile; qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente; nella sua qualita' di fondatore, trustee o beneficiario di un
trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con
clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio; 7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento
della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui
hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice
nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo
a) e' stato sequestrato a garanzia di questo pagamento oppure
b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma e' stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;
questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.