Art. 3. Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento alle quali siano gia' assoggettate le societa' di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorita' giudiziaria; ((3)) 2. Il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle societa' con proprio decreto, con il quale adotta anche gli altri provvedimenti di cui all'articolo 1.
4. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa risultanti dalla conversione di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 11-18 gennaio 1991, n. 19 (in G.U. la s.s. 23/01/1991, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 comma 1.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle societa' con proprio decreto, con il quale adotta anche gli altri provvedimenti di cui all'articolo 1.
4. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa risultanti dalla conversione di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 11-18 gennaio 1991, n. 19 (in G.U. la s.s. 23/01/1991, n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 comma 1.