Art. 2. Societa' controllate, a direzione unica e finanziate (( 1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una societa' fiduciaria o di una societa' fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresi' soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa: )) 2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle societa' di cui al comma 1 e' compiuto dal tribunale competente, anche su iniziativa del commissario.
3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna societa', sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell' articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
4. Nei confronti delle societa' di cui al comma 1, ancorche' non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle societa' poste in liquidazione coatta amministrativa puo' esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.
5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario puo' richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Puo' altresi' chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le societa' in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta. In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall' articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , e' aumentata di quindici unita'. Conseguentemente la CONSOB provvedera' a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell' articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.
6. Il commissario e' legittimato a proporre la denuncia prevista dall' articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle societa' indicate al comma 1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle piu' gravi irregolarita' di cui al terzo comma del citato articolo 2409, il commissario potra' essere nominato amministratore giudiziario della societa' i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarita'.
7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilita', cui il commissario e' legittimato a norma dell' articolo 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ((vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la societa' fiduciaria o la societa' fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale)) , con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 . Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.
8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili ((anche)) agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il commissario, allo scopo di accertare l'esistenza di societa' nelle condizioni di cui al comma 1, possono richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.
10. Al medesimo fine possono richiedere alle alle societa' fiduciarie ((e alle societa' fiduciarie e di revisione)) , le quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici giorni, le generalita' degli effettivi proprietari dei titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali intestati al proprio nome.
11. Nei casi di societa' collegate a norma del comma 1, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle societa' che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla societa' stessa.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna societa', sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell' articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
4. Nei confronti delle societa' di cui al comma 1, ancorche' non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle societa' poste in liquidazione coatta amministrativa puo' esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.
5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario puo' richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Puo' altresi' chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le societa' in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta. In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall' articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , e' aumentata di quindici unita'. Conseguentemente la CONSOB provvedera' a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell' articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.
6. Il commissario e' legittimato a proporre la denuncia prevista dall' articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle societa' indicate al comma 1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle piu' gravi irregolarita' di cui al terzo comma del citato articolo 2409, il commissario potra' essere nominato amministratore giudiziario della societa' i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarita'.
7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilita', cui il commissario e' legittimato a norma dell' articolo 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ((vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la societa' fiduciaria o la societa' fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale)) , con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 . Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.
8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili ((anche)) agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il commissario, allo scopo di accertare l'esistenza di societa' nelle condizioni di cui al comma 1, possono richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.
10. Al medesimo fine possono richiedere alle alle societa' fiduciarie ((e alle societa' fiduciarie e di revisione)) , le quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici giorni, le generalita' degli effettivi proprietari dei titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali intestati al proprio nome.
11. Nei casi di societa' collegate a norma del comma 1, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle societa' che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della societa' posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla societa' stessa.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.