Articolo 1 del Decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233
Articolo 2
Versione
6 giugno 1986
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Versione
5 agosto 1986
Art. 1. Liquidazione coatta amministrativa 1. Le societa' fiduciarie e le societa' fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione ((ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata)) o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorita' giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresi' nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto e' nominato il comitato di sorveglianza.
2. Nell'esercizio della vigilanza sulle societa' di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle societa', anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarita'.
Entrata in vigore il 5 agosto 1986
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