Articolo 17 - Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
Articolo 16Articolo 18
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17 novembre 1907

Art. 17.

( Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409 ).

Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri Reali e le guardie di citta'.

Entrata in vigore il 17 novembre 1907
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