Articolo 18 - Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
Articolo 17Articolo 19
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17 novembre 1907

Art. 18.

( Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409 ).

Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonche' le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.

Entrata in vigore il 17 novembre 1907
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