Articolo 34 - Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
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17 novembre 1907

Art. 34.

( Art. 27 legge 21 agosto 1901, n. 409 ).

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumita' e alla tutela delle persone e delle proprieta', in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorita'; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.

Entrata in vigore il 17 novembre 1907
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