Art. 4. Scambio di informazioni su richiesta 1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa.
2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2.
3. L'autorita' interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorita' interna.
(( 3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorita' richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o piu' contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione e' giustificata ai fini dell'indagine.
3-ter. L'autorita' richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorita' interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta:
a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;
b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.
3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorita' richiedente fornisce all'autorita' interpellata almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione dettagliata del gruppo;
b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi e' motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;
c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;
d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo. ))
2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2.
3. L'autorita' interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorita' interna.
(( 3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorita' richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o piu' contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione e' giustificata ai fini dell'indagine.
3-ter. L'autorita' richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorita' interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta:
a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;
b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.
3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorita' richiedente fornisce all'autorita' interpellata almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione dettagliata del gruppo;
b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi e' motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;
c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;
d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo. ))