Articolo 1 del Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 15
Articolo 2
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25 marzo 1993
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 22 MAGGIO 1993, N. 157
Entrata in vigore il 25 marzo 1993
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