Articolo 4 del Decreto 30 gennaio 2009, n. 19
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1 aprile 2009
Art. 4. Funzionamento del Comitato 1. Il Comitato nomina il vicepresidente scegliendolo tra i suoi componenti.
2. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica tre anni.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della CONSAP nominato dal Comitato su designazione della CONSAP medesima.
4. Il Comitato e' convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su richiesta di almeno tre suoi componenti.
5. Il Comitato delibera con la presenza di almeno quattro membri a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute del Comitato e sono predisposti dal segretario e sottoscritti dal presidente.
7. Con il decreto di nomina del Comitato si stabilisce la misura del compenso annuale nonche' del gettone di presenza alle adunanze, spettanti al Presidente ed ai componenti; per i membri residenti fuori Roma vengono rimborsate le spese documentate di viaggio e soggiorno.
Entrata in vigore il 1 aprile 2009
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