Articolo 5 del Decreto 30 gennaio 2009, n. 19
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 aprile 2009
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Versione
13 marzo 2015
Art. 5. Funzioni del Comitato 1. Il Comitato:
((a) adotta gli atti di amministrazione affidando le attivita' conseguenti alla CONSAP sulla base di apposito atto convenzionale a titolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilita', dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;)) ((a-bis) determina in via generale i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l'esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato;))
b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 9;
c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento;
d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.
Entrata in vigore il 13 marzo 2015
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