Art. 5. Funzioni del Comitato 1. Il Comitato:
((a) adotta gli atti di amministrazione affidando le attivita' conseguenti alla CONSAP sulla base di apposito atto convenzionale a titolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilita', dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;)) ((a-bis) determina in via generale i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l'esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato;))
b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 9;
c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento;
d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.
((a) adotta gli atti di amministrazione affidando le attivita' conseguenti alla CONSAP sulla base di apposito atto convenzionale a titolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilita', dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;)) ((a-bis) determina in via generale i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l'esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato;))
b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 9;
c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento;
d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.