Articolo 12 del Decreto 17 gennaio 2002, n. 58
Articolo 11Articolo 13
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26 aprile 2002
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6 gennaio 2007
Art. 12. Formazione dei quadri di avanzamento 1. La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi definitivi di merito (( di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3 )) , procede, per ogni contingente, alla formazione di due distinte graduatorie e, quindi, alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante. ((1)) 2. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento, nei confronti di ciascun ispettore idoneo all'avanzamento "a scelta per esami", la medesima commissione procede come segue:
a) il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'articolo 11, e' moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il prodotto cosi' ottenuto viene sommato al (( punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'articolo 6 )) ; ((1)) b) il totale cosi' determinato e' diviso per tre ed il quoziente ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione "a scelta per esami" attribuito ad ogni ispettore;
c) sulla base del punteggio di merito finale, gli ispettori sono iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, relativo al contingente di appartenenza. A parita' di punteggio di merito, e' data preferenza all'ispettore piu' anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."
Entrata in vigore il 6 gennaio 2007
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