Articolo 7 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13
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18 febbraio 2017
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19 aprile 2017
Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora»;
b) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;
c) l'articolo 19 e' abrogato;
d) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia). - 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia ((e di cittadinanza italiana)) sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;
e) all'articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato».
Entrata in vigore il 19 aprile 2017
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