Articolo 5 bis del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13
Articolo 5Articolo 6
Versione
11 dicembre 2024
Art. 5-bis. (( (Competenza della corte d'appello). )) (( 1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6 , 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell' articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e' competente la corte d'appello di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69 , nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica)) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145 , convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 , ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 11 dicembre 2024
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