Articolo 21 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13
Articolo 20Articolo 21 bis
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18 febbraio 2017
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19 aprile 2017
Art. 21. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, ((6, comma 1, lettere 0a),)) d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8, comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate ((fino al centottantesimo giorno)) successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalita' in vigore prima della predetta data.
4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni ((di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b)) ), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 19 aprile 2017
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