Individuazione delle categorie
In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennita' di rischio di cui al precedente art. 1 e le attivita' comportanti rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato A, e' determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilita', dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il personale suddetto presta servizio.
In caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della dichiarazione suddetta, il decreto di cui al precedente comma sara' emanato in base a declaratoria motivata di conformita' rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione tecnica composta da un ispettore medico o tecnico del lavoro designato dall'Ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un medico designato dal Ministero della sanita' e da un funzionario tecnico designato dalla amministrazione interessata.
Le eventuali variazioni successive alla determinazione contenuta nel decreto ministeriale di cui al primo comma, saranno apportate con le stesse modalita' in base ad accertamento tecnico effettuato, a seguito di visita ispettiva, dalla commissione di cui al secondo comma, che dovra' motivare la proposta di variazione.