Articolo 5 del Regolamento di attuazione dell'
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 maggio 1975
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Versione
20 giugno 1981
Art. 5.

Indennita' meccanografica

Al personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonche' al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, e' dovuta una indennita' giornaliera di L. 300.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ha disposto (con l'art. 19 comma 1) che "Con effetto dal 1 febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennita' di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennita' per maneggio valori di cassa, dell'indennita' meccanografica e dell'indennita' di servizio notturno previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento sulle indennita' di rischio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni, sono raddoppiate".
Entrata in vigore il 20 giugno 1981
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