Articolo 3 del Regolamento di attuazione dell'
Articolo 2Articolo 4
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17 maggio 1975
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21 febbraio 2024
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4 settembre 2025
Art. 3.
Operatori subacquei


Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita' tabella C.
Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.
Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti:
a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bordo, a terra e subacquea, campane di salvataggio;
b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespiratore o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche;
c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.
Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.
L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento.
Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente.
(7) ((10)) ----------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P. R. 1° dicembre 2023, n. 228 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , l' articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004".
----------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 23 giugno 2025, n. 124 ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono disapplicate, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , l' articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004".
Entrata in vigore il 4 settembre 2025
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