Articolo 8 della Legge 20 dicembre 1974, n. 684
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 gennaio 1975
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Versione
1 gennaio 2007
Art. 8.
I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'articolo 1, lettera c), nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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