Articolo 2 del Decreto 7 marzo 2007, n. 45
Articolo 1Articolo 3
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25 aprile 2007
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Versione
1 dicembre 2007
Art. 2. Iscrizione alla gestione credito (( 1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all' articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volonta' di adesione.
2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. )) 3. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile.
Entrata in vigore il 1 dicembre 2007
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