Art. 2. Iscrizione alla gestione credito (( 1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all' articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volonta' di adesione.
2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. )) 3. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile.
2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. )) 3. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile.