Art. 4-ter. (( (Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). )) (( 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il GSE svolge un'attivita' di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantita' di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonche' ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti";
b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: "La somma trattenuta," sono inserite le seguenti: "pari al doppio di quella".
2. All' articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , le parole: "di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "previsti esclusivamente dal".
3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) e' agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parita' della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva";
b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) e' abrogata;
c) all'articolo 42, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
"18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento".
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalita' per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:
a) priorita' di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorita' della data di entrata in esercizio, nonche' di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;
b) applicazione delle modalita' di ritiro dell'energia di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.
5. Al fine di garantire maggiore prevedibilita' e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all' articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.
6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalita' di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all' articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.
7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , interessate, in quanto idonee ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 . ))
a) all'articolo 24-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il GSE svolge un'attivita' di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantita' di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonche' ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti";
b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: "La somma trattenuta," sono inserite le seguenti: "pari al doppio di quella".
2. All' articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , le parole: "di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "previsti esclusivamente dal".
3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) e' agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parita' della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva";
b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) e' abrogata;
c) all'articolo 42, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
"18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento".
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalita' per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:
a) priorita' di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorita' della data di entrata in esercizio, nonche' di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;
b) applicazione delle modalita' di ritiro dell'energia di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.
5. Al fine di garantire maggiore prevedibilita' e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all' articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.
6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalita' di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all' articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.
7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , interessate, in quanto idonee ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 . ))