2. Le somme di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142 , e all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell' articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 . Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001. ((Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facolta' di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne' i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico. La facolta' di cui al quarto periodo e' esercitata con il versamento della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui e' stata adottata la deliberazione dell'assemblea)) .
3. Sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.
4. In attesa di un piu' compiuto riordino del trattamento tributario delle societa' cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle societa' cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile , per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
a) l' articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;
b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata al 60 per cento;
c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle societa' cooperative e loro consorzi e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97 , assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 , ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 .
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter".