Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 marzo 1981
Art. 7. Consegna dell'attestazione all'assicuratore

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto e' stipulato con lo stesso assicuratore che l'ha rilasciata.
Il contraente il quale non consegni all'assicuratore l'attestazione, e' tenuto, nel caso che il nuovo contratto venga stipulato con clausola che preveda la variazione del premio ad ogni scadenza annuale in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito piu' elevata ed il contratto e' assegnato a quest'ultima classe.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui il contraente consegni una attestazione rilasciata per un contratto scaduto da piu' di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, salvo che il contraente stesso dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile , di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca all'assicuratore la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare.
In presenza di detta dichiarazione, il nuovo contratto e' assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero a quella di ingresso a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione e' stata rilasciata o successivamente.
La disposizione di cui al secondo comma non si applica qualora il contraente provi di aver stipulato il contratto precedente presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il contraente e' tenuto a dichiarare all'assicuratore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile , gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, se il contratto ha avuto durata non inferiore ad un anno, o la classe di merito alla quale il precedente contratto era stato assegnato dall'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, se il contratto ha avuto durata inferiore ad un anno. Il contratto e' assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
Il contraente che, alla scadenza di un contratto di durata inferiore all'anno, chieda la stipulazione di un contratto che preveda la variazione del premio ad ogni scadenza annuale in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve esibire all'assicuratore il precedente contratto di durata inferiore all'anno. Il contraente e' tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo ed il contratto e' assegnato a questa ultima classe. Nel caso in cui il precedente contratto di durata temporanea sia stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" il contraente e' tenuto al pagamento del premio previsto per la classe di ingresso.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma del presente articolo qualora il contraente esibisca un contratto di durata temporanea non stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" scaduto da piu' di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto.
Il contraente che consegni l'attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di sei mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l'assegnazione alla classe di merito prevista dall'attestazione ed al rimborso dell'eventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio sara' rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sara' conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualita'.
Entrata in vigore il 20 marzo 1981
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