Art. 9. Requisiti della richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento per danni a cose conseguenti ai sinistri di cui all'art. 8 deve indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. I giorni in numero non inferiore a otto, devono essere non festivi e successivi a quello del ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
Per i sinistri di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge il danneggiato che intenda chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione dell'esistenza delle lesioni e, all'atto della richiesta, indicare la durata della inabilita' temporanea, l'eta', l'attivita' di lavoro svolta ed il relativo reddito netto; deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire l'indennita' di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata della inabilita', l'intervenuta guarigione e la entita' del reddito.
La richiesta di risarcimento per danni a cose conseguenti ai sinistri di cui all'art. 8 deve indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. I giorni in numero non inferiore a otto, devono essere non festivi e successivi a quello del ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
Per i sinistri di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge il danneggiato che intenda chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione dell'esistenza delle lesioni e, all'atto della richiesta, indicare la durata della inabilita' temporanea, l'eta', l'attivita' di lavoro svolta ed il relativo reddito netto; deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire l'indennita' di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata della inabilita', l'intervenuta guarigione e la entita' del reddito.