Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45
Articolo 12Articolo 14
Versione
20 marzo 1981
Art. 13. Pagamento della somma offerta nel caso di non accettazione della
stessa da parte del danneggiato e nel caso di silenzio del danneggiato stesso

L'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione che la somma offerta non e' stata accettata, corrisponde la somma stessa con le modalita' previste dal precedente articolo ovvero mettendo la medesima a disposizione del danneggiato presso una dipendenza di una azienda di credito ubicata nel comune indicato dal danneggiato stesso nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, o, in mancanza, nel capoluogo di provincia, e ne da' comunicazione al danneggiato.
L'assicuratore, decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, deve, entro i quindici giorni, successivi, corrispondere la somma offerta secondo le modalita' indicate al comma precedente.
Se il danneggiato non riscuote nel termine di un anno la somma messa a sua disposizione presso l'azienda di credito, la stessa potra' essere ritirata dall'assicuratore.
Le disposizioni del presente articolo e di quello precedente si applicano anche nel caso in cui l'assicuratore abbia fatto offerta in presenza di una richiesta di risarcimento non conforme al disposto dei precedenti articoli 8 e 9.
L'inosservanza da parte dell'assicuratore delle disposizioni del presente articolo e di quello precedente puo' essere denunciata dal danneggiato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge.
Entrata in vigore il 20 marzo 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente