Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45
Articolo 18Articolo 20
Versione
20 marzo 1981
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Versione
19 giugno 2008
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Entrata in vigore il 19 giugno 2008
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