Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 marzo 1981
Art. 11. Comunicazione al danneggiato dei motivi della mancata offerta di risarcimento

L'assicuratore che ritiene di non poter fare offerta di risarcimento e' tenuto a comunicarne al danneggiato in modo analitico e circostanziato i motivi. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui alla richiesta di risarcimento non sia stata allegata la denuncia di sinistro di cui all'art. 8, purche' la richiesta stessa contenga le indicazioni previste dallo stesso art. 8 e dall'art. 9.
Entrata in vigore il 20 marzo 1981
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