Art. 64
(Obbligo di denuncia)
1. Gli amministratori ed i responsabili degli uffici che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto del personale dipendente di fatti che danno luogo a responsabilita', devono farne tempestiva denuncia al presidente e al sovrintendente per la successiva denuncia alle autorita' competenti, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e la determinazione dei danni.
(Obbligo di denuncia)
1. Gli amministratori ed i responsabili degli uffici che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto del personale dipendente di fatti che danno luogo a responsabilita', devono farne tempestiva denuncia al presidente e al sovrintendente per la successiva denuncia alle autorita' competenti, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e la determinazione dei danni.