Articolo 60 del Regolamento degli enti lirico sinfonici
Articolo 59Articolo 61
Versione
16 ottobre 1994
Art. 60
(Scritture finanziarie e patrimoniali)
1. Le scritture finanziarie, relative alla gestione del bilancio, devono consentire di rilevare, per ciascun capitolo sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa in rapporto ai relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1994