Articolo 194 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 193Articolo 195
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15 maggio 2008
Art. 194. Misure per la limitazione dell'esposizione 1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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