Articolo 151 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 150Articolo 152
Versione
15 maggio 2008
Art. 151. Ordine delle demolizioni 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita' delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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