Articolo 17 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 maggio 2008
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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