Articolo 7 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 5Articolo 8
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15 maggio 2008
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22 ottobre 2021
Art. 7. Comitati regionali di coordinamento 1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonche' uniformita' degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
(( 1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e puo' essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. ))
Entrata in vigore il 22 ottobre 2021
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