Articolo 195 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 194Articolo 196
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15 maggio 2008
Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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