Articolo 259 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 258Articolo 260
Versione
15 maggio 2008
>
Versione
20 agosto 2009
>
Versione
24 gennaio 2026
Art. 259. Sorveglianza sanitaria 1. ((I lavoratori addetti ad attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilita' di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.)) 2. ((I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.)) 3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali e' documentata l'efficacia diagnostica.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2026
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente