a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , fatta eccezione per l' articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 , il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 ;
b) l'articolo 36-bis, ((commi 1, 2, 3, 4 e 5,)) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628 ;
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 ;
d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 .
1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell' articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega prevista dall' articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.