Articolo 76 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 74Articolo 78
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15 maggio 2008
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12 marzo 2019
Art. 76. Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme ((di cui al regolamento (UE) n. 2016/425)) .
2. ((Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1)) devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dellavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita'.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Entrata in vigore il 12 marzo 2019
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