Articolo 59 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 58Articolo 60
Versione
15 maggio 2008
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Versione
20 agosto 2009
Art. 59. (( (Sanzioni per i lavoratori) )) (( 1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3. ))
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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