Articolo 126 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 125Articolo 127
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15 maggio 2008
Art. 126. Parapetti 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Entrata in vigore il 15 maggio 2008
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