Articolo 86 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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15 maggio 2008
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20 agosto 2009
Art. 86. (( (Verifiche e controlli) )) (( 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 , in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 e' verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza. ))
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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