Articolo 10 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 9Articolo 11
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15 maggio 2008
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20 agosto 2009
Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attivita' di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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