Articolo 81 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 80Articolo 82
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15 maggio 2008
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20 agosto 2009
Art. 81. Requisiti di sicurezza 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le ((pertinenti norme tecniche)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106)) .
Entrata in vigore il 20 agosto 2009
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